Tra le molte agevolazioni previste dal Fisco per il Modello 730/2013 ve ne sono alcune da inserire come deduzioni del reddito IRPEF ed altre da inserire come detrazioni dall’imposta.
Generalmente le spese possono essere dedotte o detratte dal contribuente che ha sostenuto la spesa per il proprio interesse. Vi sono tuttavia occasioni in cui la spesa può essere detratta o dedotta nonostante sia stata sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, mentre in altri casi ci può essere la detrazione anche per familiari non fiscalmente a carico.
Con l’aiuto degli autori Fisco7, procediamo ad identificare le detrazioni e deduzioni relativamente alla compilazione del modello 730, e le classifichiamo per gruppi omogenei.
- Righi E1 e E3: spese sanitarie;
- Rigo E4: spese per veicoli adattati per disabili;
- Rigo E5: spese acquisto di cani guida;
- Rigo 12: spese per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità permanente e non autosufficienza;
- Rigo E13: spese di istruzione;
- Rigo E16: spese per attività sportiva dei ragazzi;
- Rigo E17 codice 18: spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- Rigo E17 codice 32: spese per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- Rigo E17 codice 33: spese per la frequenza di asili nido;
il contribuente ha diritto alla detrazione dall’imponibile anche nel caso in cui le stesse siano sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.
Le spese per le quali è legittima la deduzione dall’imponibile malgrado siano state sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico sono:
- Rigo E21: contributi previdenziali ed assistenziali;
- Rigo E26 codice 1: contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta da parte del familiare;
- Rigo E30: versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare per la parte non dedotta dal familiare.
Non danno invece diritto alla detrazione o alla deduzione la maggioranza degli oneri sostenuti per le persone fiscalmente non a carico, né nel caso siano in capo al soggetto che ha sostenuto l’onere, né nel caso in capo alla persona nel cui interesse sono sostenuti, salvo alcune eccezioni:
- Rigo E2: spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non a carico affetti da quelle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
- Rigo E14: spese funebri;
- Rigo E15: spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti;
- Rigo E25: spese mediche e di assistenza specifica operate nei confronti di familiari portatori di handicap.
In merito agli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, come ad esempio le spese sanitarie sostenute per i figli, è necessario distinguere se il documento è intestato al figlio stesso o se è intestato ad uno dei genitori di cui il figlio risulta fiscalmente a carico. Nel primo caso legittimati a detrarre la spesa sono i genitori generalmente nella misura del 50% ciascuno. Nel secondo caso la detrazione compete esclusivamente al genitore cui è intestato il documento di spesa.
La suddivisione, tra i genitori, della detrazione per figli a carico (nel quadro riservato all’inserimento dei familiari a carico, nella prima pagina del modello) non ha alcuna influenza sulla percentuale di suddivisione degli oneri. I genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno. Qualora un genitore non usufruisca delle detrazioni per figli a carico ma intenda ugualmente detrarre o dedurre l’ammontare della spesa sostenuta per conto di questi ultimi, è necessario che indichi nel quadro “Familiari a carico” della prima pagina del modello, il codice fiscale del figlio omettendo solo l’indicazione della percentuale di detrazione spettante (circolare n.11 del 16 febbraio 2007 punto 2.1).
Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio ma la spesa sia stata sostenuta esclusivamente da un genitore, quest’ultimo potrà usufruire della detrazione sull’intera spesa e non solo sulla parte di sua competenza. Condizione necessaria a tal fine è annotare nel documento il nominativo del genitore che ha sostenuto l’onere.
Distinguiamo inoltre il caso specifico relativo alla detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale. Nel caso in cui il mutuo e l’immobile siano intestati ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Tuttavia, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. Da notare che questa possibilità è prevista unicamente per il coniuge, non per altri familiari o conviventi. Quindi, non sono mai detraibili gli interessi su mutui ipotecari intestati ai figli o ad esempio la quota interessi del convivente cointestatario del contratto di mutuo. Da notare inoltre che l’estensione dell’agevolazione sulla quota interessi del coniuge fiscalmente a carico riguarda il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7), non il mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale (rigo E10).
Nel caso si desideri un approfondimento ulteriore sulle detrazioni e deduzioni in materia di 730, vi consigliamo la lettura della sezione 730 su www.fisco7.it, il blog dedicato ai professionisti.