DETRAZIONE per le RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DETRAZIONE 50% per le RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

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Il Bonus fiscale per i lavori edili passa dal 36% al 50%

Il decreto sviluppo 2012 ha aumentato la detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia dal 36 al 50 e i lavori che godono del bonus in questione sono quelli elencati all’articolo 16 bis del Tuir. Il decreto sviluppo 2012 infatti ha alzato la soglia della detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia, dal 36 al 50%. In gergo si parla di detrazione per le ristrutturazioni edilizie, ma in realtà tale bonus contempla una serie di lavori che non sempre riguardano la ristrutturazione intesa in senso classico. La detrazione Irpef  al 50%, trova applicazione per altre fattispecie di lavori come la realizzazione di opere per prevenire furti e atti illeciti, tra cui rileva l’installazione di una porta blindata, o per  quelle inerenti la sicurezza domestica, come l’applicazione dei rilevatori per le fughe di gas.

Detrazione 50%: lavori agevolabili
Per chi intendesse realizzare  lavori in casa e godere della detrazione Irpef al 50%, è l’articolo 16 bis del DPR n. 917/86 che fornisce un elenco di tali lavori, norma questa introdotta dalla manovra salva Italia del Governo Monti.
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
• lavori per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze,
• lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali,
• gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
• gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune,
• i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione),
• gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 (non sono agevolabili le spese per  l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse che invece godono della detrazione Irpef al 19%),
• gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (non rientra in tal caso l’acquisto ad esempio di una  cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas, mentre spetta in caso di sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante),
• interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi ( sono agevolabili ad esempio le opere di  rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, mentre sono escluse le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Detrazione al 50%: lavori da iniziare
Detto ciò con il decreto sviluppo 2012, la detrazione Irpef per realizzare tali lavori passa dal 36 al 50%, aumentando anche il limite massimo di spesa detraibile da 48mila a 96mila euro.  I lavori agevolati con la detrazione al 36% beneficiano di quella al 50% per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 (data in cui è entrato in vigore il decreto sviluppo 2012) e il 30 giugno 2013. Per i bonifici con data anteriore o successiva a questo lasso di tempo, la detrazione era e resta del 36%. Inoltre si precisa che la nuova detrazione del 50% segue tutte le regole del 36%, compreso il recupero, che dal 1° gennaio di quest’anno avviene in dieci anni per tutti i contribuenti, compresi quelli di età superiore a 75 anni.

Detrazione 50%: lavori in corso
Per chi i lavori di ristrutturazione edilizia li ha già iniziati e sono tuttora in corso, gode del bonus del 50% per i bonifici effettuati dal 26 giugno 2012 in poi, nonostante la fattura ha una data anteriore e anche se sono già stati pagati acconti con la detrazione del 36%. Il bonifico però deve essere parlante, ossia deve indicare precisi elementi come la causale del pagamento (il riferimento all’articolo 16-bis del Tuir), il codice fiscale del soggetto che paga e quello o la partita Iva del beneficiario del pagamento.


COSA CAMBIA RISPETTO ALL’ITER PRECEDENTE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

Sul pagamento con bonifico, obblighi soppressi e documentazione necessaria, le regole previste per la detrazione al 36% valgono anche per quella al 50% introdotta con il decreto sviluppo 2012.

Decreto sviluppo 212: ristrutturazione edilizia
Il decreto sviluppo 2012, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede infatti un aumento della detrazione Irpef al 36% che passa al 50%, ma alcune regole previste per il bonus al 36% valgono anche ora con l’aumento al 50%. La detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico viene aumentata con il Decreto sviluppo del Governo Monti. In particolare si chiarisce che per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto sviluppo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef del 36%, viene innalzata al 50% e l’importo massimo delle spese detraibili passa da 48mila a 96mila euro. La detrazione Irpef del 50% si applica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie.

Decreto sviluppo 2012: risparmio energetico
Cambiamenti anche per le detrazioni al 55%. In particolare si precisa che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% per lavori di risparmio energetico, si fa riferimento alle regole precedenti, senza alcuna modifica, sia in relazione ai lavori agevolati, che ai tetti di spesa. Per le spese invece sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef del 55% viene ridotta al 50%.

Le questioni risolvibili
Da chiarire alcune zone oscure della nuova disciplina introdotta, per le spese di ristrutturazione edilizia, dal decreto sviluppo 2012 e in particolare per i lavori già in corso e per le spese già sostenute nel corso del 2012, mentre altre questioni sono risolvibili prevedendo che le precisazioni fornite per il bonus al 36% e al 55 valgono anche ora per la detrazione al 50%.

Bonifico detrazione 36%
E’ il caso ad esempio del pagamento con il bonifico, per cui per beneficiare della detrazione Irpef al 50% , le spese per i lavori di ristrutturazione edilizia devono essere pagate con bonifico tracciabile. Tracciabile perché devono essere precisamente  indicati alcuni dati come la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è stato effettuato. Se mancano questi elementi, l’accesso alla detrazione era negato. La risoluzione n. 55/2012 dell’Agenzia delle entrate ha cambiato rotta per cui si è previsto che non si decade dal diritto alla detrazione Irpef al 36% che ora passa al 50%, quando il bonifico è incompleto e spetta al contribuente rifare il pagamento con un nuovo in cui indicare correttamente i dati richiesti.

Abolizione comunicazione al Centro operativo di Pescara
Valgono anche per la detrazione passata ora al 50% le considerazioni in riferimento alla procedura da seguire per ottenere il bonus. In particolare si prevede che l’abolizione dell’obbligo di spedire la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, è entrata a regime il 14 maggio 2011, anche se, con la circolare n. 19/2012, l’Agenzia delle entrate ha  precisato che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche prima del 14 maggio, anche se non è stata inviata la comunicazione, a condizione però che nel modello Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell’immobile. Considerazioni fatte per la detrazione Irpef al 36 che valgono ora per quella al 50%.

Risparmio energetico: invio documentazione Enea
Sempre in relazione alla documentazione necessaria, si precisa che per il bonus al 55% per le spese di risparmio energetico, bonus ora ridotto al 50%, dal 1 gennaio 2013, è valido ancora l’obbligo di inviare questa documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Obbligo di indicare manodopera in fattura
Sulla soppressione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36% e il 55%, entrato a regime anche questo il 14 maggio 2011, la circolare n.19/2012 ha precisato che la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti. Considerazioni valevoli anche ora con l’aumento della detrazione Irpef al 50%.

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