Imposta agevolata 5% per i contribuenti nel regime dei minimi

Il precedente regime dei contribuenti minimi è stato modificato in maniera sostanziale dal D.L. 98/2011, art. 27 comma 1 e 2.

Il nuovo regime dei contribuenti minimi è denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” e definisce specifici requisiti per l’identificazione dei soggetti beneficiari del regime agevolato dei minimi, fermo restando quanto previsto dall’art.1 della Legge 244/2007.

In aggiunta alla normativa è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 30 maggio 2012, la quale specifica informazioni aggiuntive sostanziali.

Vista la complessità del tema e le novità normative, chiariamo insieme agli autori Fisco 7 quali sono le nuove regole di identificazione dei contribuenti minimi.
Innanzitutto va detto che il regime dei minimi si definisce “naturale”, ossia un regime che si applica ai soggetti che ne rispettano i requisiti; rimane comunque sempre valida per il contribuente la facoltà di optare per il regime ordinario.
A partire dal 1 gennaio 2012, i contribuenti beneficiari possono entrare nel nuovo regime agevolato se:

  • il soggetto non ha esercitato nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività,  attività  artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività esercitata non è in nessun modo la sola prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza in forma di lavoratore dipendente o autonomo, ad esclusione della pratica professionale. Inoltre, possono godere del regime agevolativo i soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, salvo che siano in rado di dimostrare che tale situazione non dipende dalla propria volontà; in quest’ultimo caso, quindi, non si tiene conto della condizione che l’attività da esercitare non sia in nessun modo una mera prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo (Provvedimento 185820/2011);
  • nel caso in cui l’attività sia la prosecuzione di un’altra precedente attività svolta da un altro soggetto, il valore complessivo dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non deve superare la soglia di Euro 30.000,00.

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate nella Legge 244 del 2007 c. dal 96 al 117, tutti coloro che risultano esclusi potranno beneficiare di un regime super semplificato applicabile fino al verificarsi di cause di decadenza, sulla base delle regole del vecchio regime, ovvero fino all’opzione di regime ordinario.
Il regime fiscale agevolato è il regime così detto “naturale” per i contribuenti che hanno intrapreso l’attività di impresa o la professione in data successiva al 31/12/2007 e che sono in possesso dei requisiti dettati dall’art.1 commi 96-99 della Legge 244/2007.
L’art.27 commi 1 e 2 stabilisce le nuove regole, che aggiungono nuovi requisiti per i contribuenti che intraprendono il regime agevolato:

  • relativamente al mancato esercizio nel triennio precedente di attività artistica e/o professionale, intrapresa anche in forma associata o familiare – comma 2, lettera a). Il periodo di attività si calcola sulla base dei giorni effettivi in cui si svolge l’attività, a partire dalla data in cui si intende accedere al nuovo regime agevolativo. Una valutazione a parte va fata nel caso di socio accomandante che decide di intraprendere una nuova attività, nel qua caso bisognerà verificare se la partecipazione del socio era solo d apporto di lavoro o solo di conferimento. Infine, nel caso di società inattiva, il limite temporale non vale perché manca l’attività di gestione del socio.
  • la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo – comma 2, lettera b): la mera prosecuzione.

Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare 8/E del 2001, i cui si definisce quale mera prosecuzione anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Il requisito della mera prosecuzione deve essere verificato nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non viene meno l’accesso al regime agevolato nel caso di lavoro a tempo indeterminato cessato per cause indipendenti dalla volontà del contribuente (caso in cui il contribuente ha perso il lavoro o è in mobilità), lavori svolti come co.co.co., lavoro dipendente a tempo determinato, prestazioni occasionali ed esercizio della pratica obbligatoria professionale.
Il regime agevolato viene applicato per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro periodi successivi. I contribuenti che non hanno ancora compiuto 35 anni di età possono applicare il nuovo regime fiscale fino al periodo d’imposta di compimento del 35mo anno. Ciò significa che un soggetto che ha 40 anni di età, in presenza di tutti i requisiti richiesi dalla normativa, può beneficiare del regime fiscale dei minimi per i 5 anni previsti; alla scadenza del quinto anno il beneficio decade automaticamente, essendo che il contribuente ha già compiuto 35 anni di età. Un altro esempio: un soggetto di 28 anni di età potrà continuare a godere del regime dei minimi per 5 anni, alla scadenza del periodo stabilito potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni ancora per due anni fino al compimento dei 35 anni.
Nel momento in cui un contribuente decade dal regime, per scelta o per esclusione, non può più beneficiarne e rientrerà, quindi, nel regime ordinario.
I soggetti che godono del regime dei minimi beneficiano di un imposta sostituiva del 5% a posto del vecchio 20%. Il provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto la novità per cui i nuovi minimi che godono dell’imposta sostitutiva del 5% dovranno emettere fattura senza la ritenuta d’acconto.
Il contribuente in regime dei minimi dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione finalizzata a confermare al soggetto destinatario della fattura la non applicazione della ritenuta in quanto nel regime dei minimi. A partire dal 2012 i compensi e i ricavi dei professionisti e delle imprese in regime dei minimi non avranno più la ritenuta d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, dell’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al regime assoggettato ad imposta sostitutiva. Ne consegue, ad esempio, che le fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal 2012 non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente, il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Nella fattura emessa dal contribuente che aderisce al regime agevolato dovrà essere indicata, oltre alla dicitura che richiama alla normativa in vigore “Operazione effettuata ai sensi dell’art.1 Legge 244/2007-Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L. 98/2011 ”, anche la dicitura “È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011”.
Nel caso si desideri un approfondimento ulteriore sul regime dei minii o in generale sulle agevolazioni fiscali per contribuenti privati, professionisti o società, vi consigliamo la lettura di Fisco 7, il blog di approfondimento e informazione sui temi fiscali e tributari.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento