Quando il rifiuto di rimborsare prestazioni mediche è illegittimo

A marzo 2010 la Sig.ra P. sottoscriveva con un’importante compagnia assicurativa una Polizza Malattia a copertura di ricovero ospedaliero, visite specialistiche, esami diagnostici e relative spese.
Due mesi dopo la Sig.ra richiedeva il rimborso di una visita di gastroenterologia del costo di Euro 151,81 all’esito della quale il medico specialista diagnosticava alla signora un reflusso gastro-esofageo. L’assicurazione replicava di NON poter dar seguito alla richiesta in quanto rientrante nei termini di aspettativa, come da condizioni generali di contratto.
 

Successivamente la Sig.ra P. chiedeva alla compagnia maggiori spiegazioni in merito al diniego comunicato, rilevando tra l’altro che il termine “aspettativa” non era affatto menzionato nel contratto e che l’articolo citato, delle condizioni generali, riguardava tutt’altro argomento, nello specifico i “trapianti”.
In mancanza di riscontro, la Sig.ra P. comunicava il proprio recesso, risolvendo unilateralmente il contratto e chiedendo la restituzione del premio versato.
 

Solo in seguito l’assicurazione chiariva il motivo del mancato rimborso, comunicando che, nel caso di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza sottoscritta, il rimborso è previsto solo dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla stipula stessa. Nel caso in esame, però, la Sig. P. non presentava alcuno stato patologico preesistente e l’istituto ne aveva presunto l’esistenza, senza svolgere alcuna indagine al riguardo.
A causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, la Sig.ra P., tramite l’Avv. Claudia Piroso del Foro di Milano, conveniva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo al giudice di accertare la responsabilità della stessa per inadempimento contrattuale con condanna al rimborso della somma corrisposta a titolo di premio.
 

Con la sentenza n. 104921/12 il Giudice di Pace di Milano, Dott. Silipo, rilevava che il comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa, che si era rifiutata di rimborsare la visita specialistica, costituiva un’ipotesi di “grave inadempimento contrattuale che ha determinato la comunicazione di recesso straordinario da parte dell’attrice”. Osserva il giudice che, nel caso di specie, il rimborso spese era dovuto e legittimo alla luce della documentazione in atti e dunque la compagnia assicuratrice ha dimostrato “mancanza di trasparenza e poca diligenza nella gestione del rapporto con l’attrice”. Il giudice di pace, pertanto, accertata la responsabilità della convenuta per grave inadempimento contrattuale, condannava la compagnia assicuratrice al rimborso della somma di Euro 2.050,22 in favore dell’attrice, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
 

La citata sentenza rappresenta un passo importante per la tutela del consumatore nei confronti dei grandi istituti assicurativi, sempre pronti ad incassare il premio, ma sovente fermi nel non dar seguito alle legittime richieste contrattuali del consumatore, parte debole del rapporto contrattuale.
 

Il principio di diritto, che si ricava dalla sentenza, dovrebbe essere di grande interesse considerato il numero di casi simili, e per questo si vuole sottolineare che il grave inadempimento della compagnia assicurativa legittima il recesso straordinario del consumatore e, pertanto, la richiesta di rimborso dell’intero premio versato.

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